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Il Trattato di Lisbona “tratta meglio” Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca

Da cuando la Sovranita’ Monetaria xe stada “devolua” a favor de la Banca Sentrale Europea se ga acelera’ el declino e aumenta’ i problemi finansiari de i Stati che ghe ne fa parte, italia in primis.

Come mai? … No i ne gavea garantio l’asoluta e total conveniensa del sistema l’Euro? … (fursi i intendea par cualcheduni altri ma no pal Popolo).

Xe interesante saver che la Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca, oltre che no aderir conpletamente a le regole “sensa frontiere” de Schengen, le se rifiuta de perdar el controlo de le so politiche monetarie a favor sistema Euro gestio da la Banca Sentral Europea.

Anca la Francia (che ga la so Banca Sentral in man a lo Stato, al contrario de la Banca taliana in man ai Privati) se tien el dirito de continuar a batar el Franco francese inte i Teritori d’Oltremar (ex Colonie dipendenti economicamente  e militarmente da Parigi).. comoda scapatoia par tornar “indipendente” in caso de bixogno (idem par Danimarca).

Fabio Calzavara
Partito Nasional Veneto

p.s.: Vedi soto le parti del Trata’ de Lisbona che li riguarda:

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CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 15 aprile 2008

VERSIONE CONSOLIDATA DEL TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA E DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA (Trattato di Lisbona)

PROTOCOLLO (n. 15)

SU TALUNE DISPOSIZIONI RELATIVE AL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

RICONOSCENDO che il Regno Unito non deve essere obbligato ne deve impegnarsi ad adottare l’euro senza che il suo governo e il suo parlamento abbiano preso una decisione autonoma in questo senso,

TENENDO CONTO che il 16 ottobre 1996 e il 30 ottobre 1997 il governo del Regno Unito ha notificato al Consiglio la sua intenzione di non partecipare alla terza fase dell’unione economica emonetaria,

PRENDENDO ATTO della prassi del governo del Regno Unito di finanziare il suo fabbisogno di prestiti mediante la vendita del debito al settore privato,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea:

1. A meno che il Regno Unito notifichi al Consiglio che intende adottare l’euro, esso non ha nessun obbligo di farlo.

2. I punti da 3 a 8 e 10 si applicano al Regno Unito, tenuto conto della notifica trasmessa al Consiglio dal governo del Regno Unito il 16 ottobre 1996 e il 30 ottobre 1997.

3. Il Regno Unito mantiene i suoi poteri nel settore della politica monetaria conformemente alla legislazione nazionale.

4. L’articolo 119, secondo comma, l’articolo 126, paragrafi 1, 9 e 11, l’articolo 127, paragrafi da 1 a 5, l’articolo 128, gli articoli 130, 131, 132, 133, 138, l’articolo 140, paragrafo 3, l’articolo 219, l’articolo 282, paragrafo 2, tranne la prima e l’ultima frase, l’articolo 282, paragrafo 5, e l’articolo 283 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea non si applicano al Regno Unito.

Lo stesso vale per l’articolo 121, paragrafo 2 del presente trattato per quanto riguarda l’adozione delle parti degli indirizzi di massima per le politiche economiche che riguardano la zona euro in generale. In queste disposizioni i riferimenti all’Unione o agli Stati membri non riguardano il Regno Unito e i
riferimenti alle banche centrali nazionali non riguardano la Banca d’Inghilterra.

6655/08 – pagina 367

5. Il Regno Unito si sforza di evitare un disavanzo pubblico eccessivo.

Gli articoli 143 e 144 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea continuano ad essere applicabili al Regno Unito. Gli articoli 134, paragrafo 4, e 142 si applicano al Regno Unito come se quest’ultimo usufruisse di una deroga.

6655/08 – pagina 366

PROTOCOLLO (n. 16)

SU TALUNE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DANIMARCA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI, TENENDO CONTO che la costituzione danese prevede disposizioni che possono implicare il ricorso al referendum in Danimarca preliminarmente alla rinuncia danese all’esenzione,

TENENDO CONTO che il 3 novembre 1993 il governo danese ha notificato al Consiglio la sua intenzione di non partecipare alla terza fase dell’Unione economica e monetaria,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea:

1. La Danimarca usufruisce di un’esenzione, tenuto conto della notifica trasmessa al Consiglio dal governo danese il 3 novembre 1993. L’esenzione comporta l’applicabilita alla Danimarca di tutti gli articoli e le disposizioni dei trattati e dello statuto del SEBC e della BCE relativi ad una deroga.

2. Quanto all’abrogazione dell’esenzione, la procedura di cui all’articolo 140 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e avviata soltanto a richiesta della Danimarca.

3. In caso di abrogazione dell’esenzione non si applicano piu le disposizioni del presente protocollo.

6655/08 – pagina 369

PROTOCOLLO (n. 17)

SULLA DANIMARCA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI, DESIDERANDO risolvere taluni problemi particolari che interessano la Danimarca,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea:

Le disposizioni dell’articolo 14 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea lasciano impregiudicato il diritto della Banca nazionale di Danimarca di svolgere le sue attuali attivita nei territori del Regno di Danimarca che non fanno parte dell’Unione.

6655/08 – pagina 370

PROTOCOLLO (n. 18)

SULLA FRANCIA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI, DESIDERANDO tener conto di un aspetto specifico concernente la Francia,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea:

La Francia manterra il privilegio dell’emissione monetaria nella Nuova Caledonia, nella Polinesia francese e a Wallis e Futuna alle condizioni fissate dalla sua legislazione nazionale e avra il diritto esclusivo di fissare la parita del franco
CFP.

6655/08 – pagina 371

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/st06655.it08.pdf

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