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Consiglio Regionale per il Plebiscito: i consiglieri regionali sono tutelati nel loro voto

Riceviamo e volentieri pubblichiamo

gianluca-busatoIn questi giorni che precedono la riunione del Consiglio Regionale chiamato a pronunciarsi sull’approvazione della legge regionale per l’indizione del Plebiscito per l’indipendenza del Veneto, sulla stampa sono apparsi articoli che fanno ricorso alle più classiche tecniche della disinformazione.

In particolare alcuni giornali hanno pubblicato un’ipotesi, emersa per la verità anche durante i lavori della 1° commissione regionale affari istituzionali di martedì scorso, secondo la quale in caso di approvazione della legge referendaria potrebbe succedere il finimondo, con intervento di esercito e quant’altro e con rischi gravi anche per i singoli consiglieri regionali che avessero espresso un voto in un senso, oppure in un altro. Pare quasi inutile dire che tali argomentazioni sono risibili, ma dato che la disinformazione non ha come proprio scopo l’affermazione di una verità, bensì la creazione di una situazione di confusione che permetta l’insinuazione di ipotesi anche bislacche come questa, crediamo sia cosa utile fare chiarezza sul punto.

Non esiste alcun rischio per i consiglieri regionali nell’esercizio delle loro funzioni

I consiglieri regionali sono tutelati addirittura dalla stessa costituzione che qualcuno utilizza a vanvera come scudo protettore e scusa nel riportare gravi affermazioni contrarie all’esercizio della libera espressione dei cittadini veneti attraverso un semplice referendum consultivo, convocato secondo l’art. 27 dello statuto regionale veneto.

La costituzione italiana, infatti, al proprio art. 122 c. 4 recita:

“I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.”

I consiglieri regionali sono pertanto liberi e protetti in tutte le loro scelte di voto, o dichiarazioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni e non corrono alcun rischio di alcun tipo.

Il Consiglio Regionale non rischia lo scioglimento e il Presidente della Giunta Regionale non deve temere la destituzione

pdl342-1Qualcuno avrebbe addirittura avanzato l’ipotesi secondo cui, sempre in caso di approvazione della legge regionale per l’indizione del Plebiscito, potrebbe trovare applicazione l’art. 126 c. 1 della costituzione, che stabilisce che “con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge.”

Merita allora osservare che di per sé stesso un referendum consultivo non comporta alcun atto contrario alla costituzione, in quanto, indipendentemente dall’esito del Plebiscito, il Consiglio Regionale è poi libero di fare le valutazioni e stabilire le misure che ritiene, anche contrarie al voto popolare, secondo quanto stabilito dall’art. 27 c. 2 dello statuto regionale che lo stabilisce in modo esplicito: “Se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, il Consiglio è tenuto ad esaminare l’argomento entro novanta giorni dalla proclamazione dei risultati e a motivare le decisioni eventualmente adottate in difformità.”

A maggior ragione allora riportiamo l’estratto della relazione giuridica del prof. Andrea Favaro, membro della commissione giuridica regionale che ha esaminato la risoluzione 44/2012 che ha ben illustrato come la libertà di espressione dei cittadini veneti sia garantita dalla legge.

“[…] Non si rinvengono limiti contenutistici a tale libertà di espressione del pensiero da parte del cittadino, come lo stesso ordinamento italiano assicura con il novellato art. 283 c.p. che legittima la condotta di chi, con atto non violento “commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di Governo”’ ovvero con il novellato l’art. 241 c.p., il quale prevede che chiunque possa compiere legittimamente atti non violenti diretti ed idonei a sottoporre il territorio dello Stato alla sovranità di uno Stato straniero o a menomare l’unità e l’indipendenza dello Stato;

non si vede perchè tale libertà di espressione garantita anche per questi temi specifici per il singolo cittadino non possa essere per un insieme di cittadini;

rimangono, quindi, leciti (e legittimi) tutti gli atti contro l’integrità, l’indipendenza e l’unità dello Stato che siano compiuti senza violenza, condotte che sono state quindi, per volontà del legislatore italiano, decriminalizzate e volte al riconoscimento concreto della piena libertà di espressione dei cittadini; […].”

Risulta pertanto chiaro che l’indizione di un referendum consultivo non comporta di per sé stessa alcun atto contrario alla costituzione, in quanto semplicemente permette la libertà di espressione ai cittadini veneti, nelle forme previste dalla legge e dallo statuto regionale e attraverso un esercizio delle funzioni dei consiglieri regionali tutelato dalla costituzione.

Eventualmente tali atti potrebbero essere compiuti in caso di vittoria dei sì nel Plebiscito per l’indipendenza, se ipoteticamente il Consiglio Regionale, in virtù di un mandato derivato dalla sovranità de facto che emerge dal voto popolare, decidesse solennemente di proclamarsi Assemblea Parlamentare del Popolo Veneto e dichiarare l’indipendenza del Veneto. Ma questo è un altro discorso e non si possono fare i processi alle intenzioni, supposto che esistano.

Gianluca Busato
Plebiscito2013

Fonte: http://plebiscito2013.eu/consiglio-regionale-per-il-plebiscito-i-consiglieri-regionali-sono-tutelati-nel-loro-voto/

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